Cessione del Quinto e TFR
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è uno dei requisiti più importanti da considerare per chi vuole richiedere un prestito tramite Cessione del Quinto.
Ma che cos’è effettivamente questo Trattamento di Fine Rapporto e perché è così importante nel caso dei finanziamenti con trattenuta dello stipendio? Vediamolo insieme.
Cessione del Quinto e TFR
Si tratta a tutti gli effetti di una retribuzione che ogni lavoratore mette da parte nel periodo di tempo in cui lavora presso la stessa azienda o società fino al momento in cui il rapporto di lavoro si interrompe per motivi di qualsiasi genere, come potrebbe essere il licenziamento involontario, le dimissioni spontanee del dipendente o il pensionamento.
Nel momento in cui il rapporto di lavoro si interrompe, il TFR viene riscosso e diventa a tutti gli effetti di proprietà del dipendente che può utilizzarlo a suo più totale piacimento.
Cessione del Quinto dello stipendio e TFR: quale rapporto c’è?
Il TFR è così importante quando si parla di Cessione del Quinto perché la cifra che il lavoratore mette da parte fa da garanzia per la liquidità richiesta. Gli istituti di credito, infatti, oltre a richiedere la garanzia del reddito fisso e dimostrabile tramite busta paga, preferiscono che il dipendente che richiede il prestito abbia una buona parte di TFR accantonato, il quale verrà utilizzato nel caso in cui non sia più in grado di rimborsare le rate previste dal contratto per perdita improvvisa del lavoro.
In questi casi, le banche e le finanziarie hanno la possibilità di rifarsi sulla quota accantonata come TFR per rientrare nel debito insoluto fino a che il dipendente non trova un nuovo lavoro e possa riiniziare a rimborsare le rate tramite trattenuta diretta dalla busta paga come normalmente avviene.
Il TFR quindi è di fatto vincolato per tutta la durata del finanziamento e il lavoratore non può utilizzarlo per le proprie esigenze personali ma è tenuto a lasciarlo maturare in azienda.
TFR e Cessione del Quinto dello stipendio: si può utilizzare il TFR anche se è vincolato?
Come abbiamo visto, il TFR è un requisito importante per richiedere la Cessione del Quinto. Basti pensare che, anche in base all’ammontare di TFR accantonato, gli istituti di credito decidono se concedere un importo più o meno elevato ai propri clienti.
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Ma se il TFR è vincolato per fare da garanzia alla quota richiesta in prestito, il dipendente non ha proprio modo di utilizzarlo? A riguardo bisogna fare una precisazione.
E’ possibile richiedere l’anticipo del TFR, cioè utilizzarne una parte prima che il rapporto di lavoro sia interrotto, anche se si ha in corso un prestito tramite Cessione del Quinto ma a patto che l’importo messo da parte sia superiore all’importo richiesto col finanziamento.
Per tutti i dipendenti privati l’anticipo del TFR può essere richiesto solo se l’anzianità lavorativa è pari o superiore ad 8 anni. L’importo ottenibile, però, non è di tutto il TFR accantonato nel corso del tempo ma solo una cifra pari al 30% massimo.
Per esempio, se si ha avuto in prestito un importo pari a 10.000 euro e l’ammontare del TFR accantonato è pari a 20.000 euro, si ha la possibilità di richiederne la parte in più per affrontare delle spese personali. Dei 10.000 euro, dunque, la cifra massima ottenibile sarà pari a 3.000 euro (30% di 10.000).
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Cessione del Quinto e TFR in garanzia: è meglio accantonarlo in azienda o in un fondo pensione a parte?
Il dipendente è libero di decidere in totale autonomia se lasciar maturare il proprio TFR in azienda o in un fondo pensionistico esterno all’azienda. Ma sulla base di cosa è più conveniente optare per un’opzione piuttosto che un’altra?
Il primo aspetto da considerare è la redditività. Lasciando maturare il TFR in azienda si applica un tasso dell’1,5% al quale si aggiunge il 75% del tasso di inflazione relativo al mese di dicembre precedente; invece, lasciando maturare il TFR in un fondo pensionistico il tasso dipende da come vanno i mercati finanziari. Ciò significa che è possibile ottenere anche dei guadagni provenienti da possibili rialzi.
Un altro aspetto importante da considerare è come avviene la richiesta di anticipo TFR. Nel caso in cui si lasciasse il TFR a maturare in azienda, infatti, la domanda di anticipo può essere avanzata una volta soltanto in tutto il periodo del rapporto di lavoro; nel caso di TFR lasciato a maturare in un fondo pensionistico, invece, le domande possono essere effettuate quante volte si vuole.
Infine, l’ultimo aspetto da prendere in considerazione è la tassazione. Le tasse che maturano su un TFR lasciato in azienda sono direttamente proporzionali all’aumentare dello stipendio percepito (quindi più si guadagna, più tasse si pagano), mentre quelle su un TFR lasciato nel fondo pensione diminuiscono all’aumentare del tempo di iscrizione al fondo stesso (quindi da più tempo si è iscritti, meno tasse si pagano).
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Cosa succede in caso di Cessione del Quinto, licenziamento e TFR?
Quello del TFR e licenziamento è uno scenario che molto spesso si verifica e che, dunque, merita di essere preso in considerazione. A tal proposito va specificato che si possono verificare due opzioni:
- se il TFR accantonato è maggiore del debito residuo, l’azienda cede all’istituto di credito con il quale si ha sottoscritto il prestito la parte di importo utile a rimborsare il finanziamento e dà la parte restante, se ne avanza, al dipendente
- se il TFR accantonato è minore del debito residuo, l’azienda dà all’istituto di credito il maggior importo possibile di TFR per rimborsare il prestito ma, nel caso in cui questo non sia abbastanza, il lavoratore deve provvedere a saldare il debito in altro modo