Cessione del Quinto e Pignoramento
Quello riguardante la Cessione del Quinto e pignoramento è un argomento piuttosto complesso sul quale ci sono spesso molte domande che non trovano una chiara soluzione.
Pignoramento e Cessione del Quinto
Innanzitutto è bene precisare che per legge non è in alcun modo possibile pignorare lo stipendio o la pensione nel caso in cui la retribuzione del lavoratore o del pensionato che hanno sottoscritto il prestito siano inferiori ad almeno il triplo dell’assegno sociale.
In particolare, quando si parla di Cessione del Quinto e pignoramento presso terzi, il datore di lavoro è obbligato a comunicare il pignoramento alle autorità giudiziarie. In questa situazione andranno segnalati:
- Importi previsti
- Retribuzione mensile percepita
- TFR accantonato
Il pignoramento con Cessione del Quinto in corso sarà possibile solo ed esclusivamente se questo avrà una quota inferiore a quella risultante dalla differenza tra la metà dello stipendio percepito e la quota prevista per rimborsare il finanziamento.
Esempio: se un dipendente percepisce uno stipendio netto pari a 1500 euro e spende un quinto di esso, cioè 300 euro, per rimborsare la Cessione del Quinto, significa che la quota massima pignorabile è pari a 450 euro.
Tale somma si ottiene dalla differenza tra la metà del guadagno mensile, e cioè 750 (1500 / 2), e la quota usata per rimborsare la rata mensile: 750 – 300 = 450 euro.
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Pignoramento e Doppia Cessione del Quinto
Nel caso in cui si fosse sottoscritto un prestito con delega, anche conosciuto come Cessione del Doppio Quinto, il pignoramento non può per legge essere superiore al 20% dello stipendio netto percepito.
Cessione del Quinto pensione Inps e pignoramento
Ovviamente c’è una quota minima non pignorabile anche quando si parla di Cessione del Quinto e pignoramento pensione. In questo caso il limite non superabile viene calcolato partendo dalla soglia imposta per legge ogni anno come minimo vitale per la sopravvivenza. Tale importo si aggira sempre intorno ai 500 euro.
Nel caso di Cessione del Quinto della pensione e pignoramento, per calcolare il limite minimo non pignorabile bisogna prendere questo importo annuale e aumentarlo della sua metà.
Esempio: se la cifra imposta per legge è pari a 504 euro, basta prendere questa somma e aggiungerci la sua metà esatta, cioè 252 euro. 504 + 252 = 756 euro, che è l’importo minimo non pignorabile di una pensione.
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Pignoramento in corso e Cessione del Quinto successiva
Ma cosa fare, invece, nella situazione opposta, ovvero se si ha già un pignoramento in corso ma si desidera lo stesso sottoscrivere un prestito con trattenuta volontaria sullo stipendio o sulla pensione?
In questo caso la Cessione del Quinto si dovrà limitare alla differenza tra i due quinti dello stipendio netto e la quota pignorata.
Esempio: se si percepisce un’entrata mensile di 2000 euro netti, bisogna calcolare i due quinti di tale somma, e cioè 800 euro, e a questa sottrarre la quota pignorata. Il risultato sarà l’ammontare massimo della cifra trattenibile per rimborsare la Cessione.
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Pignoramento da parte di più creditori
Quando si è obbligati a sopportare più di un pignoramento da parte di più creditori, si possono verificare due scenari principali: che i pignoramenti avvengano per motivi diversi o che avvengano per motivazioni simili.
Nel primo caso possono essere fatti più pignoramenti contemporaneamente, ovviamente sempre rimanendo entro i limiti imposti per legge; nel secondo caso, invece, si procede con un pignoramento alla volta e, solo dopo averne saldato uno, si procederà con quello successivo fino a quando tutti i debiti saranno estinti.